Organizzazione del Notariato

 

 

Sedi e Distretti Notarili
La Legge Notarile. sancisce il principio della territorialità della competenza notarile. Il notariato appare pertanto organizzato su base strettamente territoriale, e caratterizzato dalla suddivisione in sedi e Distretti notarili.
La sede notarile rappresenta il luogo di residenza assegnato al notaio, ed appare territorialmente estesa quanto il Comune di appartenenza. Il Distretto notarile invece rappresenta il complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale. L'art. 3 L.N., come modificato dal r.d.l. 28.12.1924, n. 2124, disciplina l'ipotesi di riunione di più Distretti in uno solo, obbligatori nel caso in cui al Distretto siano assegnati meno di quindici notai, facoltativa quando le circostanze lo consigliano.
L'art. 4 L.N. afferma inoltre il principio del numero chiuso dei posti notarili, prevedendo che con decreto del Presidente della Repubblica venga emanata la c.d. Tabella notarile, con cui si determina il numero e la residenza dei notai per ciascun Distretto. Tale Tabella è soggetta a revisione ogni dieci anni.

 

Collegi Notarili
La caratterizzazione territoriale della competenza notarile viene completata dalla L.N. con la previsione di organi di categoria fondati sulla medesima base.
Stabilisce l'art. 83 L.N. che i notai residenti in ciascun Distretto compongono un Collegio notarile. Il Collegio rappresenta l'organo di governo di ciascun Distretto notarile, ed esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie, convocate dal Presidente del Consiglio. Le prime vengono convocate con scadenza annuale, ed hanno per oggetto la nomina dei membri del Consiglio, la discussione del conto consuntivo ed il conto preventivo, e la approvazione della tabella di classificazione della tassa annua dovuta da ciascun notaio per supplire alle spese collegiali. Le seconde invece sono convocate ogni volta che il Consiglio lo ritenga conveniente, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei notai appartenenti al Collegio.

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Consigli Notarili
Il Consiglio notarile, costituito in ciascun Collegio ed eletto dai notai in esso residenti, è l'organo cui è attribuita una funzione di vigilanza ed indirizzo del Collegio stesso.
I membri del Consiglio, eletti a schede segrete tra i notai esercenti nel Distretto in un numero variante tra cinque ed undici a seconda del numero dei notai appartenenti al Collegio, durano in carica tre anni e sono rinnovati ciascun anno per un terzo. A sua volta il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, cui spetta la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio (art. 91, comma 1°, L.N.), il Segretario, cui spetta la redazione dei verbali delle adunanze stesse (art. 91, comma 2°, L.N.), ed il Tesoriere, cui spetta la custodia dei fondi e la gestione della cassa (art. 94 L.N.). L'art. 91, comma 1°, L.N. non esaurisce peraltro le funzioni del Presidente. A questi spetta infatti la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione delle ispezioni ordinarie, la nomina del notaio delegato e del coadiutore per un periodo annuale, il controllo circa l'assistenza del notaio alla sede e la concessione del permesso di assenza sino ad un anno, l'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni di avvertimento e censura, che spettano come detto al Consiglio notarile.
Estremamente rilevanti sono le funzioni che l'art. 93 L.N. attribuisce al Consiglio notarile: vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il notariato, formare annualmente il ruolo dei notai e dei praticanti, interporre i propri uffici per comporre le contestazioni tra notai, formare il conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio.

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Consiglio nazionale del notariato
L'organo in oggetto è stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente modificata, e, ai sensi dell'art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso rappresenta l'ordine professionale della Categoria notarile. Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in gran parte corrispondenti ai distretti delle Corti d'appello, ciascuna delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti. Varie sono le attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio nazionale. Esso ha innanzitutto una funzione consultiva, potendo presentare proposte di interesse notarile al Ministro o alle altre autorità competenti, e raccogliere e coordinare le proposte dei vari Consigli notarili. Il Consiglio ha poi una funzione di iniziativa per lo studio di argomenti notarili, di tutela degli interessi di categoria, ed ad esso spetta altresì la elezione tra i propri componenti alcuni dei membri della commissione amministratrice della Cassa Nazionale del notariato. Tali funzioni sono state poi ampliate dalla citata l. 27.6.1991, n. 220, che ha attribuito al Consiglio nazionale un potere impositivo autonomo rispetto al previgente meccanismo di contribuzione attuata mediante versamenti effettuati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, ed il potere di elaborare princìpi di deontologia professionale.

 

Cassa Nazionale del notariato
La Cassa Nazionale del notariato, istituita con il r.d.l. 9.11.1919, n. 2239, ed ordinata da ultimo con la sopracitata l. 27.6.1991, n. 220, costituisce l'organo previdenziale del notariato ed ad esso sono iscritti obbligatoriamente tutti i notai. Alla Cassa spetta la corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie; la concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati o in esercizio; il soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico; la facoltà di concedere assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle famiglie meritevoli di soccorso, e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, anche a favore dei notai in esercizio. La Cassa è amministrata da una apposita Commissione nominata come sopra indicato, e, in quanto ente pubblico, è assoggettata alla vigilanza ed al controllo da parte dello Stato.

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Archivi notarili (cenni)
Gli Archivi notarili, disciplinati dagli artt. da 96 a 126 L.N. sono chiamati a svolgere una complessa funzione. Nei confronti dei notai essi hanno il còmpito di custodire e conservare i documenti ivi depositati ai sensi dell'art. 106 L.N., di proseguire l'opera dei notai cessati rilasciando copie, certificati ed estratti degli atti di questi, di effettuare le ispezioni notarili, di riscuotere le tasse dovute da ciascun notaio, di numerare e vidimare prima dell'uso i repertori ed i registri notarili.

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Congresso Nazionale del notariato, Scuole, Associazioni sindacali, Unione Internazionale del Notariato Latino
Può essere considerato facente parte dell'organizzazione del notariato anche il Congresso Nazionale del notariato, disciplinato da ultimo col Regolamento approvato dall'assemblea del XXXII Congresso tenutosi a Palermo dal 15 al 19.10.1991. A tale Congresso, tenuto di regola con scadenza annuale, è affidata la funzione di attuare l'approfondimento di materie di interesse notarile e la raccolta dei pareri dei singoli notai in merito ad esse.
All'organizzazione notarile possono poi essere ricondotte anche le varie Scuole notarili e le Associazioni sindacali. Le prime hanno il còmpito di preparare e formare i laureati che vogliano avviarsi verso la professione notarile e prepararli per sostenere l'esame di concorso. Le seconde, al pari di ogni altra organizzazione sindacale professionale, perseguono la tutela degli interessi degli iscritti.
L'Unione Internazionale del Notariato Latino infine, costituita a Buenos Aires nel 1948, rappresenta un organismo internazionale che opera per realizzare la collaborazione ed il coordinamento del notariato nei vari ordinamenti di diritto latino, anche mediante l'individuazione di una normativa comune cui uniformare l'atto notarile.